Art. 6.
(Misure per favorire la salvaguardia delle razze equine, la diffusione degli allevamenti e le attività equestri italiane).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite l'UNIRE, l'associazione AIA) e le altre associazioni interessate e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante propri decreti:

          a) predispone un piano pluriennale di miglioramento e di diffusione su tutto il territorio nazionale dei centri di incremento ippico, per i quali si prevede l'uso di nuove tecniche e l'impiego di personale specializzato, cui affidare il compito di divulgazione delle attività che prevedono l'utilizzo del cavallo;

          b) attiva, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, una scuola superiore di specializzazione per operatori delle varie discipline equestri, formati alla cultura del rispetto e del benessere del cavallo e dediti all'attività di ricerca e sperimentazione sui metodi didattici più idonei all'insegnamento dell'arte equestre;

          c) predispone, di concerto con il Ministro della salute, interventi per lo sviluppo dell'ippoterapia e dell'onoterapia;

 

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          d) predispone interventi per il miglioramento genetico dei cavalli trottatori, galoppatori e da sella;

          e) predispone interventi per il sostegno dei programmi di miglioramento genetico messi a punto dai Libri genealogici delle altre razze equine ed asinine italiane;

          f) incentiva le altre attività equestri;

          g) predispone programmi per la salvaguardia delle razze equine ed asinine nazionali minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino ed asinino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore.

      2. In applicazione dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, gli enti responsabili di parchi o di aree protette devono disporre, in rapporto all'estensione e alla morfologia del territorio interessato, di un congruo numero di cavalli al fine di poter istituire, utilizzando personale già in organico e formato mediante appositi corsi, o in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, la vedetta equestre ambientale, cui affidare compiti di vigilanza ambientale e di segnalazione di aggressioni all'ambiente e al territorio di propria competenza.
      3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ogni anno destina risorse derivanti anche da una quota parte dei proventi derivanti dalle scommesse TRIS e sue evoluzioni, per promuovere, sentite l'UNIRE e le associazioni allevatorie e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

          a) iniziative culturali legate alla ricostruzione storica di eventi e di manifestazioni caratterizzati dalla significativa presenza di cavalli o asini;

 

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          b) iniziative, quali la distribuzione di materiale illustrativo o la realizzazione di visite guidate di scolaresche, volte a informare circa la presenza sul territorio di strutture equestri, centri ippici, allevamenti, maneggi, percorsi ippici, turismo equestre e ogni altra struttura che ospita attività che coinvolgono il cavallo;

          c) corsi di maneggio, a prezzo agevolato, riservati agli studenti delle scuole secondarie di primo grado;

          d) lezioni di educazione civica riguardanti l'importanza del cavallo nella storia e nell'evoluzione della civiltà, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione.